Sanzioni interdittive e reati sulla sicurezza (25 septies)
È una delle domande più frequenti ai corsi, per cui ecco un breve commento
A seguito della commissione di un reato previsto dal D.lgs 231/01, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, il Giudice potrà condannare l’Ente stesso a una sanzione pecuniaria o ad una sanzione interdittiva secondo quando previsto dall’articolo 9, comma 2 del suddetto decreto. La sanzione interdittiva può essere applicata anche a seguito di emissione di misura cautelare e, dunque, prima che sia irrogata da parte di un Tribunale una sentenza di condanna.
Le sanzioni interdittive sono interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. In materia di sicurezza sul lavoro tali sanzioni risultano applicabili perché previste dall’articolo 25 septies che prevede in particolare quanto segue.
Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (589 codice penale). In tale caso il Giudice può applicare una delle sanzioni interdittive previste per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (oltre alla sanzione pecuniari da 250 a 500 quote).
Omicidio colposo commesso con violazione dell’articolo 55, comma. 2, D.lgs 81/2008 (sanzioni per il Datore di lavoro e per il Dirigente), in tale caso le sanzioni interdittive applicabili dal Giudice sono sempre quelle previste sopra, quindi per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno (sanzione pecuniaria aumentata fino a 1000 quote).
Lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c.p. comma 2 e 3), in tale caso sono applicabili le sanzioni interdittive di cui sopra per una durata non superiore a sei mesi (oltre alla sanzione pecuniaria sino a 250 quote). Nota: l’articolo 55, comma 2, D.lgs 81/08 prevede sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente che non abbia valutato i rischi connessi ai luoghi di lavoro e redatto conseguentemente il documento valutazione dei rischi (DVR) nella aziende di maggiori dimensioni o con rischi particolari.
AdV - Agosto 2012
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