Responsabilità della società per il reato di corruzione fra privati.
L’art. 1, co. 77, lett.b) legge 6.11.2012, n. 190, in vigore dal 28.11.2012, ha introdotto il reato presupposto della responsabilità delle società , ex art. 25 ter, co.1, lett. s-bis) D.lgs. n. 231/2001 collegato al reato di corruzione fra privati (art. 2645, co.3, c.c.).
La società del corruttore (non quella del soggetto corrotto) risponde se nel suo interesse (non anche a suo vantaggio) un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza dà o promette denaro o altra utilità alle seguenti figure: gli amministratori; i direttori generali; i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; i sindaci; i liquidatori; soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti. Tale corruzione deve essere commessa al fine di compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Pertanto, per configurare questa responsabilità, occorre che l’atto corruttivo abbia cagionato un danno alla società.
La pena è la sanzione pecuniaria che va da duecento a quattrocento quote.
È possibile la corruzione privata endosocietaria, quando nella stessa società un amministratore intende coprire una propria responsabilità nella gestione, e quindi corrisponde a un sindaco una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Tale amministratore potrebbe essere sollecitato a detto comportamento dall’interesse di evitare che sia rivelato un problema contabile o altro difetto di gestione.
La funzione sensibile al «rischio» di questo «reato» è quella della gestione del processo di vendita, con riferimento ai poteri autorizzativi all’interno del processo, alla definizione del prezzo di offerta, alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento, alla definizione di altri vantaggi commerciali (sconti, abbuoni, premi o altro). La società interessata deve definire i criteri trasparenti e controllabili per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare eventuali anomalie.
Francesco Santi
Avvocato in Milano - Membro ODV 231
Novembre 2013
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